Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Bilancio

II. Articolazione minima

1

Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
attivo circolante:
a.
liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,
b.
crediti da forniture e prestazioni,
c.
altri crediti a breve termine,
d.
scorte e prestazioni di servizi non fatturate,
e.
ratei e risconti attivi;
2.
attivo fisso:
a.
immobilizzazioni finanziarie,
b.
partecipazioni,
c.
immobilizzazioni materiali,
d.
immobilizzazioni immateriali,
e.
capitale sociale o capitale della fondazione non versato.

2

Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
capitale di terzi a breve termine:
a.
debiti per forniture e prestazioni,
b.
debiti onerosi a breve termine,
c.
altri debiti a breve termine,
d.
ratei e risconti passivi;
2.
capitale di terzi a lungo termine:
a.
debiti onerosi a lungo termine,
b.
altri debiti a lungo termine,
c.
accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge;
3.
capitale proprio:
a.
capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione,
b.
riserva legale da capitale,
c.
riserva legale da utili,
d.802
riserve facoltative da utili,
e.803
proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa,
f.804
utile o perdita riportati, da iscriversi quale posta negativa,
g.805
utile o perdita dell’esercizio, da iscriversi quale posta negativa.

3

Il bilancio o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.

4

I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell’allegato.