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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
Nelle valutazioni successive le scorte e le prestazioni di servizi non fatturate vanno contabilizzate al valore di alienazione se, tenuto conto dei costi che devono ancora essere sostenuti, alla data di chiusura del bilancio tale valore è inferiore al costo di acquisto o di produzione.
2
Sono considerati scorte le materie prime, i prodotti in corso di fabbricazione, i prodotti finiti e le merci.
Articolo