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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla data in cui è chiuso. È suddiviso in attivi e passivi.
2
Negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui l’impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile. Gli altri elementi patrimoniali non possono essere iscritti a bilancio.
3
Nell’attivo circolante sono iscritti le liquidità e gli altri attivi che saranno verosimilmente convertiti in liquidità entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell’ambito del normale ciclo operativo dell’impresa o realizzati in altro modo. Gli altri attivi sono iscritti nell’attivo fisso.
4
Nei passivi sono iscritti il capitale di terzi e il capitale proprio.
5
I debiti sono iscritti nel capitale di terzi se risultano da eventi passati, è probabile che comportino un deflusso di mezzi e il loro importo può essere stimato in modo attendibile.
6
Nel capitale di terzi a breve termine sono iscritti i debiti che diverranno verosimilmente esigibili entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell’ambito del normale ciclo operativo dell’impresa. Gli altri debiti sono iscritti nel capitale di terzi a lungo termine.
7
Il capitale proprio è esposto e articolato in funzione della forma giuridica dell’impresa.
Articolo