Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Conto economico; articolazione minima

1

Il conto economico espone i risultati dell’impresa durante l’esercizio. Può essere compilato come conto economico della produzione o come conto economico della vendita.

2

Nel conto economico della produzione (metodo del costo complessivo) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
2.
variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni di servizi non fatturate;
3.
costi per il materiale;
4.
costi per il personale;
5.
altri costi d’esercizio;
6.
ammortamenti e rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso;
7.
costi e ricavi finanziari;
8.
costi e ricavi estranei all’esercizio;
9.
costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
10.
imposte dirette;
11.
utile o perdita annuale.

3

Nel conto economico della vendita (metodo del costo del venduto) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
2.
costi di acquisto o di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti;
3.
costi di amministrazione e di distribuzione;
4.
costi e ricavi finanziari;
5.
costi e ricavi estranei all’esercizio;
6.
costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
7.
imposte dirette;
8.
utile o perdita annuale.

4

Se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi per il personale e gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso devono essere indicati separatamente nell’allegato.

5

Il conto economico o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione dei risultati d’esercizio da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.