Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Valutazione

II. Attivi

4. Attivo fisso

1

Per attivo fisso s’intendono i valori acquistati in vista di un’utilizzazione o di una detenzione a lungo termine.

2

Per lungo termine s’intende un periodo superiore a dodici mesi.

3

Per partecipazioni s’intendono le quote del capitale di un’altra impresa che sono detenute a lungo termine e procurano un’influenza determinante. Quest’ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto.