Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Conto intermedio809

1

Il conto intermedio è allestito conformemente alle disposizioni sul conto annuale e comprende un bilancio, un conto economico e un allegato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili alle grandi imprese e ai gruppi.

2

Le semplificazioni e le forme abbreviate sono consentite purché non ne risenta l’esposizione dell’andamento degli affari. Devono essere indicate almeno le rubriche e le somme intermedie figuranti nell’ultimo conto annuale. L’allegato del conto intermedio contiene inoltre le seguenti indicazioni:

1.
lo scopo del conto intermedio;
2.
le semplificazioni e le forme abbreviate, comprese eventuali deroghe ai principi applicati nell’ultimo conto annuale;
3.
gli altri fattori che hanno considerevolmente influenzato la situazione economica dell’impresa durante il periodo in rassegna, in particolare la stagionalità.

3

Il conto intermedio va designato come tale. Deve essere firmato dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento del conto intermedio in seno all’impresa.