220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:
- 1.
- un cenno alla natura limitata della revisione;
- 2.
- un parere sul risultato della verifica;
- 3.
- indicazioni sull’indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all’attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare;
- 4.
- indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.
2
La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.
Articolo