Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Obbligo di revisione

1. Revisione ordinaria

1

Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:

1.
società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società:
a.
i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa,
b.
che sono debitrici di un prestito in obbligazioni,
c.
che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b;
2.613
società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
a.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
b.
cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi,
c.
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
3.
società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

1bis

Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari secondo il capoverso 1 numero 2 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data di chiusura del bilancio e al corso medio annuale.614

2

Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.

3

Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.