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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
IV. Revisione limitata
2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione
a. Oggetto e portata della verifica
1
L’ufficio di revisione verifica se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che:
- 1.
- il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;
- 2.
- la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.
2
La verifica si limita a interrogazioni, ad atti di verifica analitici e ad adeguate verifiche di dettaglio.
3
La gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell’ufficio di revisione.
Articolo