Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

III. Revisione ordinaria

2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione

c. Avvisi obbligatori

1

Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, l’ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.

2

L’ufficio di revisione informa inoltre l’assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se:

1.
si tratta di violazioni essenziali; o
2.
nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d’amministrazione non adotta misure adeguate.

3

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.