Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

V. Disposizioni comuni

6. Norme speciali

1

Lo statuto e l’assemblea generale possono disciplinare in modo più dettagliato l’organizzazione dell’ufficio di revisione ed estenderne le attribuzioni.

2

All’ufficio di revisione non possono essere affidate né attribuzioni che incombono al consiglio d’amministrazione né attribuzioni che ne compromettono l’indipendenza.

3

L’assemblea generale può nominare periti per l’esame della gestione o di singole parti di essa.