Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

III. Revisione ordinaria

2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione

a. Oggetto e portata della verifica

1

L’ufficio di revisione verifica se:

1.
il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta;
2.
la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;
3.
esista un sistema di controllo interno;
4.620
nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

2

Nell’eseguire la verifica e nel determinarne la portata l’ufficio di revisione tiene conto del sistema di controllo interno.

3

La gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell’ufficio di revisione.