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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
L’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della società anonima.
2
All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:527
- 1.
- l’approvazione e la modificazione dello statuto;
- 2.
- la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;
- 3.528
- l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- 4.
- l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
- 5.529
- la determinazione degli acconti sui dividendi e l’approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
- 6.530
- la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale;
- 7.531
- il discarico ai membri del consiglio d’amministrazione;
- 8.532
- la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
- 9.533
- le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.534
3
Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all’assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:
- 1.
- l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione;
- 2.
- l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;
- 3.
- l’elezione del rappresentante indipendente;
- 4.
- il voto sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.535
Articolo