Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

IV. Diritto a ragguagli e diritto di consultazione

2. Diritto di consultazione508

1

I libri e gli atti possono essere consultati da azionisti che rappresentino insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario o dei voti.

2

Il consiglio d’amministrazione accorda la consultazione entro quattro mesi dalla ricezione della domanda. Gli azionisti possono prendere appunti.

3

La consultazione va accordata nella misura in cui sia necessaria per l’esercizio dei diritti dell’azionista e non comprometta segreti d’affari o altri interessi degni di protezione della società. Se la consultazione viene negata, la decisione dev’essere motivata per scritto.