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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Non è lecito rimettere azioni in vista dell’esercizio del diritto di voto, se ciò sia fatto nell’intenzione d’eludere una restrizione di tale diritto.
2
Ogni azionista può opporsi, presso il consiglio d’amministrazione o con iscrizione nel processo verbale, a che partecipino all’assemblea generale persone che non vi hanno diritto.
2bis
I membri del consiglio d’amministrazione e della direzione hanno il diritto di partecipare all’assemblea generale.500
3
Qualora ad una deliberazione dell’assemblea generale abbiano cooperato persone, che non avevano il diritto di parteciparvi, ogni azionista, ancorché non si sia opposto alla loro partecipazione può contestare davanti al giudice la deliberazione in quanto la società convenuta non provi che la deliberazione stessa sarebbe stata presa anche senza tale cooperazione.
Articolo