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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
I. Partecipazione all’assemblea generale
4. In caso di proprietà collettiva e d’usufrutto
1
Se un’azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall’azione solo per mezzo d’un rappresentante comune.
2
L’azione gravata da usufrutto è rappresentata dall’usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.
Articolo