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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025H. Limitazione della trasferibilità
II. Limitazione statutaria
4. Libro delle azioni
a. Iscrizione481
1
La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l’indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.482
2
L’iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l’acquisto in proprietà dell’azione o la costituzione di un usufrutto su di essa.
2bis
Le società le cui azioni sono quotate in borsa provvedono affinché i proprietari e gli usufruttuari possano presentare per via elettronica la domanda di iscrizione nel libro delle azioni.483
3
La società è tenuta a far menzione sul titolo dell’avvenuta iscrizione.
4
Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.
5
I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del proprietario o dell’usufruttuario dal libro delle azioni.484
Articolo