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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
G. Emissione e trasferimento delle azioni
III. Società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi469
1
Il trasferimento di azioni è nullo se la società non esercita più un’attività commerciale, non ha più attivi realizzabili ed è oberata di debiti.
2
Se, in relazione a una notificazione, ha un sospetto fondato di un tale trasferimento di azioni, l’ufficio del registro di commercio intima alla società di produrre l’ultimo conto annuale firmato e, se la società ha designato un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale verificato. Se la società non dà seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l’ufficio del registro di commercio rifiuta l’iscrizione.
3
È fatto salvo l’articolo 934.
Articolo