Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Restituzione di prestazioni

I. In genere461

1

Gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.

2

Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.

3

Si applica l’articolo 64.

4

Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all’azionista. La domanda dell’azionista è volta ad una prestazione alla società.

5

L’assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d’amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.

6

Nel fallimento della società si applica per analogia l’articolo 757.