Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

IV. Revisione limitata

2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione

b. Relazione di revisione

1

L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

1.
un cenno alla natura limitata della revisione;
2.
un parere sul risultato della verifica;
3.
indicazioni sull’indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all’attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare;
4.
indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.

2

La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.