Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

II. Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale

7. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici

c. Condizioni per l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici545

1

Il consiglio d’amministrazione disciplina l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

2

Garantisce che:

1.
l’identità dei partecipanti sia accertata;
2.
gli interventi in seno all’assemblea generale siano trasmessi in diretta;
3.
ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
4.
l’esito delle votazioni non possa essere alterato.