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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
II. Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale
7. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici
c. Condizioni per l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici545
1
Il consiglio d’amministrazione disciplina l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.
2
Garantisce che:
- 1.
- l’identità dei partecipanti sia accertata;
- 2.
- gli interventi in seno all’assemblea generale siano trasmessi in diretta;
- 3.
- ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
- 4.
- l’esito delle votazioni non possa essere alterato.
Articolo