Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale

4. Esecuzione della verifica speciale513

1

La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare vanamente l’andamento degli affari.

2

I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli ai periti su tutti i fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

3

I periti sentono la società sul risultato della verifica speciale.

4

Essi devono mantenere il segreto.