Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale

1. Con l’accordo dell’assemblea generale510

1

Ogni azionista che già si è avvalso del diritto di ottenere ragguagli o di consultare documenti può proporre all’assemblea generale che periti indipendenti verifichino determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l’esercizio dei suoi diritti.

2

Se l’assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare i periti incaricati di eseguire la verifica speciale.