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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale
2. In caso di rifiuto da parte dell’assemblea generale511
1
Se l’assemblea generale non accede alla proposta, entro tre mesi azionisti che detengano insieme almeno una delle partecipazioni seguenti possono chiedere al giudice di ordinare una verifica speciale:
- 1.
- il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
- 2.
- il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.
2
La richiesta di istituzione di una verifica speciale può concernere tutte le questioni che figuravano nella domanda di ragguagli o di consultazione o che sono state sollevate nella discussione dell’assemblea generale riguardante la proposta di istituire una verifica speciale, nella misura in cui la risposta a tali questioni sia necessaria per l’esercizio dei diritti dell’azionista.
3
Il giudice ordina la verifica speciale se i richiedenti rendono verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e tale violazione è atta a danneggiare la società o gli azionisti.
Articolo