Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Emissione e trasferimento delle azioni

III. Società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi469

1

Il trasferimento di azioni è nullo se la società non esercita più un’attività commerciale, non ha più attivi realizzabili ed è oberata di debiti.

2

Se, in relazione a una notificazione, ha un sospetto fondato di un tale trasferimento di azioni, l’ufficio del registro di commercio intima alla società di produrre l’ultimo conto annuale firmato e, se la società ha designato un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale verificato. Se la società non dà seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l’ufficio del registro di commercio rifiuta l’iscrizione.

3

È fatto salvo l’articolo 934.