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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
- 1.
- attivo circolante:
- a.
- liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,
- b.
- crediti da forniture e prestazioni,
- c.
- altri crediti a breve termine,
- d.
- scorte e prestazioni di servizi non fatturate,
- e.
- ratei e risconti attivi;
- 2.
- attivo fisso:
- a.
- immobilizzazioni finanziarie,
- b.
- partecipazioni,
- c.
- immobilizzazioni materiali,
- d.
- immobilizzazioni immateriali,
- e.
- capitale sociale o capitale della fondazione non versato.
2
Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
- 1.
- capitale di terzi a breve termine:
- a.
- debiti per forniture e prestazioni,
- b.
- debiti onerosi a breve termine,
- c.
- altri debiti a breve termine,
- d.
- ratei e risconti passivi;
- 2.
- capitale di terzi a lungo termine:
- a.
- debiti onerosi a lungo termine,
- b.
- altri debiti a lungo termine,
- c.
- accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge;
- 3.
- capitale proprio:
- a.
- capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione,
- b.
- riserva legale da capitale,
- c.
- riserva legale da utili,
- d.802
- riserve facoltative da utili,
- e.803
- proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa,
- f.804
- utile o perdita riportati, da iscriversi quale posta negativa,
- g.805
- utile o perdita dell’esercizio, da iscriversi quale posta negativa.
3
Il bilancio o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.
4
I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell’allegato.
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