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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
II. Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale
7. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici
b. Assemblea generale virtuale544
1
L’assemblea generale può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d’amministrazione designa un rappresentante indipendente.
2
Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.
Articolo