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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
IV. Diritto a ragguagli e diritto di consultazione
2. Diritto di consultazione508
1
I libri e gli atti possono essere consultati da azionisti che rappresentino insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario o dei voti.
2
Il consiglio d’amministrazione accorda la consultazione entro quattro mesi dalla ricezione della domanda. Gli azionisti possono prendere appunti.
3
La consultazione va accordata nella misura in cui sia necessaria per l’esercizio dei diritti dell’azionista e non comprometta segreti d’affari o altri interessi degni di protezione della società. Se la consultazione viene negata, la decisione dev’essere motivata per scritto.
Articolo