220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.
2
Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.
3
Si applica l’articolo 64.
4
Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all’azionista. La domanda dell’azionista è volta ad una prestazione alla società.
5
L’assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d’amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.
6
Nel fallimento della società si applica per analogia l’articolo 757.
Articolo