Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Valutazione

III. Debiti

1

I debiti devono essere contabilizzati al loro valore nominale.

2

Se in considerazione di eventi passati v’è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari.

3

Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per:

1.
spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;
2.
il risanamento di immobilizzazioni materiali;
3.
ristrutturazioni;
4.
misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.

4

Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.