220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il conto intermedio è allestito conformemente alle disposizioni sul conto annuale e comprende un bilancio, un conto economico e un allegato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili alle grandi imprese e ai gruppi.
2
Le semplificazioni e le forme abbreviate sono consentite purché non ne risenta l’esposizione dell’andamento degli affari. Devono essere indicate almeno le rubriche e le somme intermedie figuranti nell’ultimo conto annuale. L’allegato del conto intermedio contiene inoltre le seguenti indicazioni:
- 1.
- lo scopo del conto intermedio;
- 2.
- le semplificazioni e le forme abbreviate, comprese eventuali deroghe ai principi applicati nell’ultimo conto annuale;
- 3.
- gli altri fattori che hanno considerevolmente influenzato la situazione economica dell’impresa durante il periodo in rassegna, in particolare la stagionalità.
3
Il conto intermedio va designato come tale. Deve essere firmato dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento del conto intermedio in seno all’impresa.
Articolo