Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

K. Ordinanza

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione concernenti:

1.
la tenuta del registro di commercio e l’alta vigilanza;
2.
la notificazione, l’iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione;
3.
il contenuto delle iscrizioni;
4.
i documenti giustificativi e la loro verifica;
5.
la pubblicità e gli effetti;
6.
l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione;
7.
la cooperazione e l’obbligo di informare;
8.
l’uso del numero d’assicurato AVS e del numero personale;
9.
le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone;
10.
le modalità della trasmissione per via elettronica;
11.
le procedure.