Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Definizione e scopo

1

Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.

2

Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono:

1.
le imprese individuali;
2.
le società in nome collettivo;
3.
le società in accomandita;
4.
le società anonime;
5.
le società in accomandita per azioni;
6.
le società a garanzia limitata;
7.
le società cooperative;
8.
le associazioni;
9.
le fondazioni;
10.
le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
11.
le società di investimento a capitale fisso;
12.
le società di investimento a capitale variabile;
13.
gli istituti di diritto pubblico;
14.
le succursali.