Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Iscrizione, modifica e cancellazione

III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa

1. Imprese individuali e succursali

1

Una persona fisica che gestisce un’impresa la quale, nell’ultimo esercizio, ha realizzato una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi, deve iscrivere la sua impresa individuale nel registro di commercio del luogo della stabile organizzazione dell’impresa. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un’impresa in forma commerciale.

2

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

3

Le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.