Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Iscrizione, modifica e cancellazione

VI. Reiscrizione

1

Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato.

2

Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se:

1.
al termine della liquidazione dell’ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi;
2.
l’ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario;
3.
la reiscrizione dell’ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o
4.
la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell’ente giuridico cancellato.

3

Se l’ente giuridico presenta lacune nell’organizzazione, oltre a ordinarne la reiscrizione, il giudice adotta le misure necessarie.