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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.
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Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:
- 1.
- la base di calcolo degli emolumenti;
- 2.
- la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;
- 3.
- la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
- 4.
- l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti;
- 5.
- la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
- 6.
- la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.
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Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.
Articolo