Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Emolumenti

1

Chi occasiona una decisione di un’autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:

1.
la base di calcolo degli emolumenti;
2.
la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;
3.
la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
4.
l’esigibilità, la fatturazione e l’anticipo di emolumenti;
5.
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
6.
la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.

3

Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.