Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Tutela giurisdizionale

1

Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.

2

Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.

3

Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.783