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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.
2
Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.
3
Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.783
Articolo