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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni.775 Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.
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La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.776 Quest’ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.
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La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio. L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché i dati delle persone fisiche siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.777
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La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.
Articolo