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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Per identificare le persone fisiche le autorità del registro di commercio utilizzano sistematicamente il numero AVS
2
Comunicano il numero AVS soltanto ai servizi e alle istituzioni che ne necessitano per adempiere i loro compiti legali relativi al registro di commercio e sono autorizzati a utilizzarlo sistematicamente.
3
Alle persone fisiche iscritte nella banca dati centrale delle persone è inoltre attribuito un numero personale non significante.
Articolo