Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

V. Disposizioni comuni

1. Nomina dell’ufficio di revisione

1

L’assemblea generale nomina l’ufficio di revisione.

2

Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

3

Servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori possono essere nominati quale ufficio di revisione se soddisfanno ai requisiti della presente legge. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione si applicano per analogia.

4

Almeno un membro dell’ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.