Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

III. Diritto di voto nell’assemblea generale

2. Azioni con diritto di voto privilegiato

1

Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto.

2

In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d’emissione dev’essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.502

3

La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

1.
la nomina dell’ufficio di revisione;
2.
la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
3.
la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale;
4.503
la deliberazione sulla promozione di un’azione di responsabilità.504