Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Obblighi del datore di lavoro

VIII. Tempo libero, vacanze e congedo

5. Congedo per l’altro genitore

a. In generale144

1

Ha diritto a un congedo di due settimane:

a.
il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
b.
la lavoratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio.

2

Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis.

3

Il congedo può essere preso in settimane o in giorni.