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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
C. Obblighi del datore di lavoro
VIII. Tempo libero, vacanze e congedo
5. Congedo per l’altro genitore
b. In caso di morte della madre145
1
Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l’altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso.
2
L’altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.
3
In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l’articolo 329f capoverso 2, il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.
Articolo