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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
G. Fine del rapporto di lavoro
III. Protezione dalla disdetta
2. Disdetta in tempo inopportuno
a. da parte del datore di lavoro199
1
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
- a.200
- allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11201 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
- b.
- allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- c.
- durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
- cbis.202
- prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all’articolo 329f capoverso 2;
- cter.203
- tra l’inizio del congedo di cui all’articolo 329f capoverso 3 e l’ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;
- cquater.204
- finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del termine quadro;
- cquinquies.205
- durante il congedo di cui all’articolo 329gbis;
- d.
- allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.
2
La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
3
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
Articolo