Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Fine del rapporto di lavoro

III. Protezione dalla disdetta

2. Disdetta in tempo inopportuno

a. da parte del datore di lavoro199

1

Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

a.200
allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11201 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b.
allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c.
durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
cbis.202
prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all’articolo 329f capoverso 2;
cter.203
tra l’inizio del congedo di cui all’articolo 329f capoverso 3 e l’ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;
cquater.204
finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all’articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall’inizio del termine quadro;
cquinquies.205
durante il congedo di cui all’articolo 329gbis;
d.
allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.

2

La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.

3

Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.