Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Obblighi del datore di lavoro

VIII. Tempo libero, vacanze e congedo

5. Congedo per l’altro genitore

b. In caso di morte della madre145

1

Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l’altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso.

2

L’altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.

3

In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l’articolo 329f capoverso 2, il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.