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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro.132
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Se l’impedimento non dura complessivamente più d’un mese nel corso d’un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze.133
3
Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:
- a.
- di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo;
- b.
- di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f;
- c.134
- di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o di un congedo in caso di decesso della madre ai sensi dell’articolo 329gbis;
- d.
- di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di assistenza ai sensi dell’articolo 329i; o
- e.135
- di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di adozione ai sensi dell’articolo 329j.136
4
Alle disposizioni dei capoversi 2 e 3 può essere derogato mediante contratto normale o collettivo di lavoro a condizione tuttavia che tale ordinamento costituisca, nell’insieme, una soluzione almeno equivalente per i lavoratori.137
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