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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
I debiti devono essere contabilizzati al loro valore nominale.
2
Se in considerazione di eventi passati v’è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari.
3
Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per:
- 1.
- spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;
- 2.
- il risanamento di immobilizzazioni materiali;
- 3.
- ristrutturazioni;
- 4.
- misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.
4
Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.
Articolo