220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione concernenti:
- 1.
- la tenuta del registro di commercio e l’alta vigilanza;
- 2.
- la notificazione, l’iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione;
- 3.
- il contenuto delle iscrizioni;
- 4.
- i documenti giustificativi e la loro verifica;
- 5.
- la pubblicità e gli effetti;
- 6.
- l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione;
- 7.
- la cooperazione e l’obbligo di informare;
- 8.
- l’uso del numero d’assicurato AVS e del numero personale;
- 9.
- le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone;
- 10.
- le modalità della trasmissione per via elettronica;
- 11.
- le procedure.
Articolo