Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

III. Revisione ordinaria

1. Indipendenza dell’ufficio di revisione

1

L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2

Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

1.
l’appartenenza al consiglio d’amministrazione, un’altra funzione decisionale in seno alla società o un rapporto di lavoro con essa;
2.
una partecipazione diretta oppure un’importante partecipazione indiretta al capitale azionario o un credito o debito sostanziale nei confronti della società;
3.
una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d’amministrazione, un’altra persona con funzione decisionale o un azionista importante;
4.
la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione;
5.
l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
6.
la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica;
7.
l’accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari.

3

Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

4

I dipendenti dell’ufficio di revisione che non partecipano alla revisione non possono né essere membri del consiglio d’amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in essa un’altra funzione decisionale.

5

L’indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indipendenza non sono adempiuti da persone vicine all’ufficio di revisione, alle persone coinvolte nella revisione, ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale.

6

Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche alle imprese che sono controllate dalla società o dall’ufficio di revisione o che controllano la società o l’ufficio di revisione.619