220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
III. Revisione ordinaria
2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione
a. Oggetto e portata della verifica
1
L’ufficio di revisione verifica se:
- 1.
- il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta;
- 2.
- la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;
- 3.
- esista un sistema di controllo interno;
- 4.620
- nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.
2
Nell’eseguire la verifica e nel determinarne la portata l’ufficio di revisione tiene conto del sistema di controllo interno.
3
La gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell’ufficio di revisione.
Articolo